Art. 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi).
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.
4. Le disposizioni di questo regolamento devono essere recepite a livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate ai sensi del successivo art. 5.
Art. 2
Modalità e scadenze per la pulitura 1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.
Art. 3
Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto 1. Provvedendovi anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo, è il soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo.
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2. Il soggetto tenuto alla pulizia annota la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (appendice 1) o al diverso fac-simile predisposto dai comuni in base ai propri regolamenti comunali.
Art. 4
Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione 1. I vigili del fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.
Art. 5
Regolamenti comunali 1. I comuni, alla luce delle specifiche esigenze del territorio, possono dettare norme regolamentari volte a specificare i contenuti di questo regolamento. In via esemplificativa i regolamenti comunali possono:
a) prevedere ulteriori informazioni da richiedere nell'ambito del registro dei controlli di cui all'articolo 3, anche adottando un diverso fac-simile rispetto a quello previsto dall'appendice 1 a questo regolamento, e disciplinare le modalità di gestione del registro;
b) prevedere che la pulitura dei camini sia svolta con frequenza maggiore rispetto a quella prevista da questo regolamento e introdurre specifiche modalità di pulitura anche per camini a servizio di impianti alimentati a combustibile diverso da quello solido; in particolare:
- prevedere che, nel caso di abitazioni che dispongono solo di impianti termici alimentati a combustibile solido, la pulizia dei camini sia svolta ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b);
- prevedere che la pulizia dei camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido sia svolta con cadenza biennale, nelle modalità già applicate per gli impianti alimentati con combustibile solido;
c) prevedere la pubblicazione all'albo pretorio nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazione di servizi, di un elenco degli spazzacamini e delle tariffe dagli stessi fornite e praticate, comprensive del costo dei servizi aggiuntivi forniti (per esempio: intubamento, martellatura, video-ispezione) e del costo dell'attrezzatura utilizzata.
2. I comuni possono introdurre sanzioni collegate alla violazione degli obblighi previsti dal proprio regolamento, nei limiti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige).